Gentili genitori,

la presente per cercare di fare chiarezza sulla possibilità di far frequentare in presenza le lezioni ad alcune categorie di studenti, figli dei cosiddetti “keyworkers”.

La Nota prot. 343 del 4 marzo 2021, riporta testualmente:

“restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 […], nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e anche in ragione dell’età anagrafica” .

Sono le Regioni, quindi, che ammettono deroghe, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali. La Regione Lombardia, con l’Ordinanza n.714, ammette un’unica deroga e questa riguarda gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali e, trattandosi dell’unico documento che normi la situazione scolastica nella cosiddetta “zona arancione rinforzata”, non ci si può attenere ad altro se non a quanto in essa contenuto.

Come noto, infatti, l’ordinanza della Regione Lombardia n.714, prevede, all’art. 1 comma 1, la sospensione dell’attività in presenza  per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria.

All’art.1 comma 2, la stessa ordinanza prevede che “in tutte le scuole ed istituzioni […], resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata” 

Con una nota a firma del Capo di Gabinetto, dott. Luigi Fiorentino (nota 10005 del 7 marzo 2021), il Ministero dell’Istruzione chiarisce che, in condizione di sospensione delle attività in presenza, le uniche deroghe sono garantite agli alunni con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali per i quali è possibile la frequenza in presenza.

Inoltre, la Nota prot. 4560 del Dirigente Generale dell’USR Lombardia precisa quanto sopra esposto:

“Pertanto, nell’organizzazione del servizio scolastico le SS.LL. si atterrano al disposto dell’Ordinanza della Regione Lombardia n.714, che prevede, all’art. 1, la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, […] nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia, con la sola deroga, prevista al comma 2, di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”

L’istituto comprensivo, pur comprendendo le difficoltà delle famiglie, si deve attenere alle disposizioni  esplicite di Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico Regionale e garantire la frequenza in presenza esclusivamente agli studenti con bisogni educativi speciali.

Nella speranza che la situazione di sospensione dell’attività didattica in presenza sia temporanea e che, al più presto, si possa ritornare in presenza, si porgono cordiali saluti.

 

La Dirigente Scolastica

Lorenza Cerri

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